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Stipendio, addio pagamento in contanti

Dopo l’arrivo dei nuovi voucher nel luglio scorso, ecco un’altra novità in materia di “disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori: con la legge n. 1041 proposta dall’on. Titti Di Salvo e approvata ieri dalla Camera cambieranno in particolare le norme che ne regolano l’accredito.

Viene introdotto il divieto per i datori di lavoro di versare in contanti lo stipendio ai propri dipendenti. In questo modo si strappa alla radice l’erbaccia del “fifty-fifty”, cioè la consuetudine per cui si fa firmare un cedolino “ridotto” e la cifra rimanente viene corrisposta in nero al lavoratore. Perde così il valore legale la firma sulla busta paga: le quietanze di pagamento non saranno più prova dell’accredito, che potrà essere dimostrato solo tramite bonifici bancari o postali.

La tracciabilità sarà dunque l’arma per combattere la cattiva pratica di cui abbiamo parlato, al fine di evitare anche minacce di licenziamento qualora il dipendente si rifiuti di firmare la busta paga. Le multe per i datori di lavoro o committenti di contratti di collaborazione coordinata e  continuativa saranno salate: da 5mila a 50mila euro se viene violato l’obbligo di retribuzione attraverso bonifico, di 500 euro se non vengono comunicati al centro per l’impiego competente per territorio gli estremi della banca o dell’ufficio postale tramite cui avverrà l’accredito.

Stipendio con bonifico: obblighi ed esclusioni

Lo stipendio potrà essere accreditato solo con:

  • bonifico sul conto corrente comunicato dal dipendente;
  • pagamento in contanti presso l’istituto bancario o ufficio postale indicato dal datore di lavoro;
  • assegno consegnato al lavoratore o a un suo delegato.

Tali modalità non costituiscono obbligo per i datori di lavoro non titolari di partita IVA; non rientrano quindi in queste nuove norme i rapporti di lavoro domestico e servizi familiari. In breve, badanti, baby sitter, governanti e  collaboratori domestici potranno continuare ad essere pagati in contanti.

 

Sono invece coinvolte le seguenti categorie di lavoratori:

  • assunti con contratto di lavoro subordinato;
  • impiegati in forma di collaborazione;
  • stipendiati come soci di cooperative.

Il disegno di legge, approvato ieri alla Camera, attende ora il benestare del Senato, che potrebbe arrivare già entro fine anno e diventare operativo dal 1° gennaio 2018.