Notizie non buone per i risparmiatori che hanno scelto di investire in buoni fruttiferi postali, tradizionalmente considerati il modo più sicuro per accantonare somme e guadagnare sugli interessi.
Lo scorso 11 febbraio, infatti, le Sezioni Unite della Cassazione hanno emesso un pronunciamento che ribalta di fatto una sentenza del 2007, ma procediamo con ordine. Ormai 12 anni fa la Cassazione aveva equiparato la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali alla stipula di un contratto; di conseguenza non potevano essere cambiati i tassi di interesse in corso d’opera.
Un passo indietro, e nel vero senso della parola; la possibilità per lo Stato di variare i tassi era già contemplata dall’’articolo 173 del Codice Postale, abrogato appunto nel 1999 dal decreto legislativo 284. Insomma, per i risparmiatori che hanno acquistato buoni fruttiferi postali prima del ’99 vale ancora la vecchia legge.
Tre mesi fa, con la recente sentenza, si è sancita nuovamente la possibilità da parte dello Stato di cambiare le regole in fieri, e anche in modo retroattivo. Insomma, chi ha investito prima del 1999 potrebbe trovarsi tassi ridotti tramite semplice decreto ministeriale, senza peraltro l’obbligo di esserne preventivamente informato.
Buoni fruttiferi postali, cosa cambia?
Ciò che davvero cambia con questa sentenza è il rischio a cui sono posti i risparmiatori. Dalla sentenza degli ermellini si evince infatti che le Poste non sono obbligate a divulgare un’informativa ai propri clienti; in parole povere, non sono tenute ad accertarsi la ricezione delle informazioni contrattuali.
Nel caso specifico, quindi, un risparmiatore potrebbe aver sottoscritto un buono con un tasso di interesse X e trovarsi domani un interesse X-1. Come comportarsi? Una soluzione è quella di recedere dal contratto prima che si verifichi la situazione, dal momento che, come abbiamo detto, la variazione è retroattiva. In nessun caso, comunque, può rivalersi sulle Poste. Le Poste liquideranno il capitale iniziale con gli interessi maturati secondo il tasso originario. In alternativa se il tasso di interesse viene cambiato a sfavore del consumatore, i suoi buoni vengono considerati come “rimborsati” con il tasso come da contratto e “convertiti in titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse”.
Per concludere, per lo Stato sarà sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle norme che disciplinano la collocazione dei Buoni.