Nella Legge di stabilità del 2016, era presente anche la proroga per tutto l’anno in corso della destrazione fiscale del 65% per l’efficienza energetica di case e edifici, il cosidetto “Ecobonus 2016”. Per la gioia di chi non avesse fatto in tempo ad usufruirne, la Legge di stabilità 2017 ha riconfermato il suddetto Ecobonus, apportando, oltretutto, interessanti novità. Ecco una guida aggiornata per chi ha necessità di utilizzare queste incentivazioni.
L’Ecobonus 2016 del 65% confermato dalla Legge di stabilità 2017, che ha praticamente prorogato ed apportato qualche modifica al precedente, prevede l’ottenimento di una agevolazione fiscale a favore dei contribuenti che sostengono spese necessarie al miglioramento e alla riqualificazione energetica della casa, condominio, ufficio, negozio o capannone. Il contributo consiste, nella fattispecie, in una detrazione dall’imposta di reddito delle persone fisiche (IRPEF) se si tratta di privato o dall’imposta di reddito per le Società (IRES) se si tratta di personalità giuridiche. Rientrano in questo ambito le spese sostenute per ridurre il fabbisogno di riscaldamento, come pavimenti, serramenti ad alta efficienza energetica (finestre, infissi o coibentazioni) o per installare pannelli solari, sostituire impianti di climatizzazione di vecchia generazione con altri recenti e che quindi diminuiscono il fabbisogno energetico. Il tetto massimo di spesa ammonta ad Euro 100.00 per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, di Euro 60.000 per interventi su pareti, infissi e finestre di edifici esistenti, di Euro 60.000 per installazione di pannelli solari ed infine di Euro 30.000 per sostituzione di impianti di climatizzazione.
Le novità apportante dalla legge di bilancio 2017 sull’Ecobonus 2016 riguardano invece gli interventi di riqualificazione energetica apportati alle parti comuni dei condomini dove, in caso di incidenza superiore al 25% dell’intervento, l’Ecobonus 2017 aumenta fino al 70% che può diventare addirittura un ecobonus 75% se vengono effettuati anche interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche estive e invernali. E’ possibile infine cedere a soggetti terzi il credito derivante dall’ecobonus (ad esempio cedendolo direttamente a chi ha effettuato li lavori di adeguamento al condominio).
Altra novità è il sisma bonus 2017: viene prevista una detrazione pari al 50% (col massimo di 96 mila euro di spese massime) per gli adeguamenti antisismici sostenuti dalle abitazioni che sono ubicvate nelle zone ad altrissima e alta pericolosità sismica e per le attività produttive. Il sismabonus 2017 è riconosciuto anche per i condomini dove le detrazioni previste sono del 75% o dell’85% (in base alla riduzione di rischio apportata dall’intervento ) con un limite di spesa massimo di Euro 96.000
Le detrazioni del 65% previste per l’Ecobonus 2016 riconfermate anche dalla Legge di stabilità 2017 spettano ai contribuenti persone fisiche, anche non residenti, ma proprietarie di un immobile oggetto di interventi di miglioramento energetico, condomini ed inquilini che hanno in uso l’immobile, titolari di partita iva e esercenti di attività commerciali, imprese commerciali, associazioni di professionisti ed infine enti pubblici che non svolgono attività commerciali.
La detrazione del 65% per gli interventi effettuati viene divisa in quota con la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico) per un massimo di 10 annualità. La suddivisione delle quote viene effettuata in base alla spesa effettuata nei limiti imposti dalle Leggi ministeriali.